STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTINFIERA”
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTISTI ARTIGIANI
DENOMINAZIONE:
1. E’ costituita con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana,
agli articoli 37 e 38 del Codice Civile ed altre normative eventualmente applicabili,
l’Associazione denominata: “ARTINFIERA:ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI
ARTISTI ARTIGIANI”. Per brevità potrà essere denominata “ARTINFIERA”
SEDE:
2. L’Associazione ha sede in San Sebastiano Curone, Piazza Roma 8, 15056 (Al).
DURATA:
3. L’ Associazione ha una durata illimitata.
OGGETTO E SCOPO:
4. L’ associazione non ha scopo di lucro ed è estranea a qualsiasi
credo politico, religioso e razziale. Si prefigge i seguenti scopi:
- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dell’uomo e della
società attraverso una più ampia diffusione dell’istruzione
,della conoscenza, della solidarietà, del rispetto dei diritti civili individuali
e collettivi.
- Promuovere attività culturali, artistiche e ricreative, con
particolare attenzione alla tutela, diffusione e promozione del patrimonio di artigianato
artistico e di qualità locali, nazionali ed extra nazionali.
- Promuovere attivamente la formazione professionale nel campo dell’artigianato
artistico, di qualità e delle diverse forme di espressione della creatività
artistica.
-
Realizzare il “ I° Manifesto dell’artigianato Artistico Italiano”
identificando e salvaguardando le diverse tecniche di lavorazione artigianale nei
diversi settori e nei diversi territori.
- Contribuire alla promozione ed alla commercializzazione
dell’artigianato artistico e di qualità.
Per il raggiungimento di detti fini l’associazione intende svolgere diverse
attività ed intraprendere iniziative di utilità sociale rivolte alla collettività
ed in modo particolare:
- Organizzare esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, conferenze,
convegni, premi e manifestazioni in genere riferite a discipline specifiche come
la pittura, la scultura, la fotografia, le arti visive in generale, le arti applicate,
il teatro, la musica, la letteratura, la poesia, la storia e tutte le scienze in
generale. Organizzare altresì corsi di formazione indirizzati specificamente ad
aspiranti artisti con particolare riguardo alle fasce sociali economicamente svantaggiate
e stage di artigianato artistico, scultura, pittura e fotografia.
- Creare nuove e più qualificate manifestazioni fieristiche.
- Creare insediamenti stabili di artigiani in aree particolarmente
vantaggiose per l’insediamento di un regime economico incentrato sulle produzioni
artigianali.
- PartecPartecipare ad eventi fieristici di qualità organizzati da
terzi.
- Offrire servizi istituzionali e personalizzati tesi ad intensificare
la presenza sui media e su internet degli associati.
L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle
sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse in via non prevalente.
L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra
istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi
con altre istituzioni, potrà costituire Comitati, Commissioni, Rappresentanze.
SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
5. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto
costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono
gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Soci Fondatori -Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione
dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione. Ad eccezione del
primo esercizio finanziario essi dovranno pagare l’eventuale quota associativa
annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Soci Ordinari
- Sono persone fisiche che svolgono attività artigianali coerenti con lo scopo dell’Associazione
e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, l’eventuale
quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto. Soci
Onorari -Sono persone fisiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito
in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico,
alla costituzione dell’Associazione o al raggiungimento delle finalità perseguite
dagli scopi istitutivi dell’Associazione. Non assumono particolari impegni
nei confronti dell’Associazione, possono essere esonerati dal versamento della
quota associativa. Tali soci, proposti dal Consiglio Direttivo, vengono nominati
dall’assemblea alla prima riunione successiva alla nomina.
Soci Sostenitori. - Sono persone fisiche che abbiano manifestato la volontà
di raggiungere le finalità perseguite dagli scopi istitutivi dell’Associazione.
Non assumono particolari impegni nei confronti dell’Associazione, salvo il
versamento della quota sociale.
6. L’ammissione dei soci ordinari e dei soci sostenitori è deliberata dal
Consiglio Direttivo il quale decide con giudizio insindacabile su domanda del richiedente,
recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si
propone e l’incondizionata accettazione delle norme del presente statuto ed
eventuali regolamenti. Prima dell’iscrizione definitiva del candidato nel
libro dei soci, il Consiglio Direttivo può richiedere un incontro con lo stesso
e/o una relazione scritta da parte dei presentatori. Non possono essere soci i minori,
gli inabilitati e colpiti da condanna penale passata in giudicato per delitti comuni
che non abbiano ottenuto la riabilitazione, chi è stato estromesso da altre associazioni.
7. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo
temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’Associazione
mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione. Non è prevista
la restituzione anche parziale della quota associativa. Le quote sono intrasferibili.
8. L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art.24 Codice
Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti od esclusi e che,
comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere
i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che
non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, coincidente con
l’anno solare.
9. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quota associativa;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di
enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni
e lasciti da convenzioni;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
10. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei sol’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
-
il Collegio dei Revisori.
ASSEMBLEA
11. L’ assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’ art.
6. ed è ordinaria e straordinaria. L’ assemblea ordinaria è
convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo almeno quattro
mesi dopo la chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea è altresì
convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene
sia fatta richiesta scritta e motivata sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per approvazione:
- La relazione del ConsiglLa relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento
dell’Associazione;
- Il bilancio dell’esercizio sociale;
- L’Assemblea delibera inoltre in merito:
- Alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Alla nomina del Collegio Revisori;
- Ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per
deliberare sulle modifiche allo statuto o sullo scioglimento dell’Associazione.
12. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante e-mail inviate a ciascuno
dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, oppure in
alternativa tramite avviso esposto nella sede dell’Associazione.
13. Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio in regola con il pagamento della
quota sociale può farsi rappresentare da altro socio con un massimo di una
delega, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso
delega scritta. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea, sono
adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole
della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione,
che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione,
le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati
per delega. Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto,
sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza
di almeno tre quarti degli associati e il voto della maggioranza dei presenti. La
deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia
in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei
soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
14.L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto
da tre a nove membri di cui almeno la metà devono essere artigiani e/o artisti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
15.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno
o su richiesta di due consiglieri. Per validità delle sue deliberazioni occorre
la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente
o, in sua assenza dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.In caso di parità
di voto il voto del presidente è computato doppio o più. Il consigliere
che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio
Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere,
alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere
così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.
16. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria
che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi
al Presidente o a uno o più dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione,
potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In
particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali
dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua,
delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio
e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
PRESIDENTE
17. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente
tra uno dei suoi membri. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione
in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere
ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente, il Tesoriere e il
Consiglio Direttivo, curano l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del
libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì
diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
18. Il Presidente ed il Tesoriere custodiscono le somme e valori dell’associazione
ed eseguono ogni operazione di cassa.
TESORIERE
19. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina il Tesoriere tra uno dei
suoi membri. Il Tesoriere custodisce insieme al Presidente somme e valori dell’Associazione
ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità., i registri
soci, i verbali assemblea ed i verbali del Consiglio. Il Tesoriere dovrà tenere
aggiornato il libro cassa.
COLLEGIO DEI REVISORI
20. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. Dura in carica tre
anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è convocato
ogniqualvolta la maggioranza assoluta dei suoi membri lo ritenga opportuno. Il Collegio
dei Revisori è nominato dall’Assemblea.
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
21. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea
che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso
la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare
e ne volessero chiedere copia. E’ fatto divieto alla Associazione di distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi riserve
o capitale durante la vita dell’organizzazione.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
22. L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività
dell’Assemblea protratta per oltre due anni. L’Assemblea che delibera
lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà
i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto
conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo
sceglieranno l’organizzazione operante in identico o analogo settore, ovvero
l’ente pubblico competente per territorio, avente manifestato coerenza programmatica
con gli scopi sociali cui devolvere il patrimonio residuo.
NORME FINALI
23. Per tutto ciò che non e’ espressamente contemplato dal presente
Statuto valgono le norme del Codice Civile.
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